Il delitto previsto dall’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato nato da periglio, integrato dal compimento di atti simulati oppure fraudolenti volti a occultare i propri ovvero altrui beni, idonei – stando a un idea “quondam ante” i quali valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente https://www.avvocato-penalista.org/pesaro-sfruttamento-prostituzione.html